Il contratto di franchising è sempre più utilizzato e in questa guida spieghiamo come la funziona la cessione.
L’art. 3.4, lett. g) della legge 129/2004 prevede che il contratto debba espressamente indicare “le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso”. In un contratto di affiliazione, che per sua natura è destinato a durare più a lungo possibile, può essere nell’interesse di ambo le parti cedere il contratto durante la sua durata. La cessione da parte dell’affiliante del contratto di franchising, relativamente al quale è possibile vedere questa guida, non va messa sullo stesso piano della cessione da parte dell’affiliato.
Quanto alla prima ipotesi, l’affiliante normalmente si riserva la facoltà di cedere, senza bisogno dell’assenso dell’affiliato, il contratto a imprese che facciano parte del proprio gruppo, ad esempio per riorganizzazione, razionalizzazione dello stesso, per ragioni di carattere fiscale, per ragioni attinenti alla tutela della proprietà industriale e così via. Nella normalità dei casi, questo cambiamento soggettivo nella titolarità del contratto di franchising è neutro per l’affiliato, il quale potrebbe avanzare qualche reclamo solo se da tale mutamento soggettivo derivassero cambiamenti per quanto concerne la gestione del contratto e l’erogazione dei relativi servizi. Diversa è invece la situazione quando la cessione interessa l’affiliato.
Risulta essere ovvio infatti che le caratteristiche personali dell’affiliato a una rete in franchising (come ad esempio le sue condizioni personali, finanziarie ed economiche, le sue capacità manageriali e così via) giochino un ruolo fondamentale, per cui si spiega il motivo per il quale l’affiliante di norma si riserva sempre la facoltà di dare o negare il consenso, consenso che tuttavia non potrebbe essere irragionevolmente negato.