L’attività artigiana è regolata dalla L. 433/85 – Legge Quadro dell’Artigianato, che provvede a definire le caratteristiche dell’imprenditore artigiano e dell’impresa artigiana.
È imprenditore artigiano colui che “esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo” (art. 2). La definizione mette in risalto l’importanza del lavoro svolto dall’imprenditore, elemento principale dell’impresa artigiana, rimarcata implicitamente nel successivo comma 3 del medesimo articolo, nel quale è stabilito che, per poter svolgere determinate attività che richiedono una preparazione specifica ed implicano responsabilità a tutela degli utenti (es. attività di estetista, parrucchiere e barbiere, installazione di impianti, autoriparazione), l’imprenditore artigiano debba essere in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge.
L’art. 3 della L. 433/85 definisce artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano entro determinati limiti dimensionali (stabiliti dalla medesima legge), “abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa”, delineandone quindi l’ambito di attività e vincolandola al rispetto di limiti dimensionali.
Nello svolgere tali attività, l’impresa artigiana può assumere sia la forma individuale che la forma collettiva, nel rispetto di criteri di individuazione sostanzialmente simili, adeguati alle differenti forme giuridiche, e di limiti dimensionali comuni:
nel caso di ditta individuale il titolare deve rispecchiare i requisiti dell’imprenditore artigiano, svolgendo in maniera prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo;
relativamente alla forma societaria, secondo quanto stabilito dal citato art. 3 della L. 433/85, possono essere qualificate artigiane le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative, nelle quali la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, partecipi con il proprio lavoro al processo produttivo; per le srl pluripersonali tali soci devono detenere anche la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società; per le società a responsabilità limitata unipersonali e per le società in accomandita semplice è previsto rispettivamente che il socio unico o tutti i soci accomandatari prestino il proprio lavoro nel processo produttivo e che non siano al contempo soci di altra s.r.l. unipersonale o di altra società in accomandita semplice.
In entrambe le fattispecie, per configurarsi come impresa artigiana, è necessario che l’impresa rispetti i seguenti limiti dimensionali relativi al personale dipendente impiegato:
per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, elevabile fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
per l’impresa che lavora in serie, con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, elevabile fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
per l’impresa operante nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, elevabile fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, elevabile fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
L’impresa avente i requisiti dell’impresa artigiana è obbligata ad iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato competente, tranne nel caso di società a responsabilità limitata pluripersonale, per la quale l’iscrizione è facoltativa.
L’iscrizione all’Albo è costitutiva dell’impresa artigiana e condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni specifiche destinate a tale tipo d’imprese.
Incompatibilità
L’imprenditore artigiano può essere titolare solamente di un’impresa artigiana e non può partecipare all’attività di altre imprese artigiane, nelle quali può essere unicamente socio di capitale.
Il titolare di un’impresa artigiana può svolgere contemporaneamente anche un’altra attività di tipo commerciale e rimanere iscritto all’Albo purché l’attività artigiana, in termini di tempo-lavoro, sia prevalente rispetto a quella commerciale.