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Giovanni Scrofani

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Franchising e Clausola di Esclusiva

di Giovanni

La clausola di esclusiva, di norma reciproca, vincola il franchisee a non vendere beni in concorrenza con quelli del franchisor e il franchisor a non servirsi nello stesso territorio di altri franchisee. Da un lato, tale clausola consente all’affiliato di recuperare gli investimenti effettuati grazie a un bacino di utenza predeterminato e, dall’altro, di garantire al franchisor la creazione di una rete omogenea.

Tuttavia, come risulta ormai pacifico per consolidata giurisprudenza, la clausola di esclusiva “non è un elemento naturale del contratto di franchising, ma deve risultare da apposita pattuizione” poiché risponde a finalità diverse a seconda dell’ambito in cui è chiamata a operare. Se manca questa clausola, l’affiliante potrebbe realizzare ulteriori affiliazioni o effettuare vendite dirette nello stesso territorio in cui opera il franchisee o avvalersi di altri canali distributivi, oltre al franchising, costringendo l’affiliato a sopportare la concorrenza di altri rivenditori di prodotti oggetto del contratto di affiliazione.

Pertanto, se la clausola di esclusiva non è espressamente prevista nel contratto, l’affiliato non potrà sospendere i pagamenti sulla base di una confermata inosservanza del franchisor a un presunto patto di esclusiva, dovendo altrimenti attribuire la mancanza allo stesso affiliato. Viceversa, se la clausola di esclusiva è espressamente prevista nel contratto, il franchisee potrà agire per la risoluzione del contratto stesso per ottenere il risarcimento del danno subito. Laddove, peraltro, il contratto si sia già risolto, potrà comunque proporre nei confronti del franchisor una autonoma domanda di risarcimento danni, in quanto l’art. 1453 c.c. fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Di contro, non potrà far valere la clausola di esclusiva nei confronti del terzo, che non è parte del contratto di franchising, potendo in presenza dei necessari presupposti di legge percorrere, viceversa, la strada segnata dall’art. 2598, n. 3 c.c., essendo semmai ravvisabile nella sua condotta un atto di concorrenza sleale e non di certo la violazione di obblighi contrattuali di cui il terzo non è parte.

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