Cassazione 2864/16 torna ad occuparsi del superamento dei limiti di “normale tollerabilità”
Il processo prende avvio dalla condanna, sia in primo che in secondo grado, di una condomino al risarcimento del danno cagionato da immissioni rumorose.
Le censure della difesa si basavano essenzialmente su due gruppi di argomentazioni, il primo di carattere processuale il secondo sostanziale.
Sul primo fronte, l’appellante contestava che la decisione dei giudici di merito era stata fondata su “apprezzamenti e valutazioni” circa la intollerabilità dei rumori e non su una consulenza tecnica. Inoltre si contestava la circostanza che la decisione dei giudici era stata basata sulla testimonianze di due condomine del medesimo stabile nonostante si trattasse di testimoni incapaci a deporre in quanto aventi un interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio
Dal punto di vista sostanziale, invece, per la tesi dell’appellante il giudice di merito avrebbe riconosciuto all’attrice il risarcimento del danno nonostante non potesse essere ravvisabile alcun danno non patrimoniale in quanto il fatto non configurava alcun reato e l’attrice non aveva fornito alcuna prova del danno.
La Cassazione con la sentenza in esame (scaricabile qui) supera tutte le eccezioni proposte e conferma l’orientamento avallato dalla giurisprudenza di merito.
Sul fronte processuale, dopo aver sottolineato che gli apprezzamenti discrezionali del giudice di merito sono insindacabili in cassazione nei casi, come quello di specie, in cui la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici, precisa che in ogni caso l’appello non è fondato. Per i giudici della Cassazione infatti nulla esclude in astratto che l’entità delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità possa essere oggetto di deposizione testimoniale, sarà poi compito del giudice valutare l’attendibilità e la congruità delle dichiarazioni rese.
Anche la contestazione circa la presunta incapacità a testimoniare va superata. L’art. 246 cod. proc. civ. prevede tale incapacità ma riferita alle cause in cui vi sia un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Nel caso di specie, per la sentenza in commento, tale interesse non sussiste. Ciò infatti si verificherebbe solo nell’ipotesi in cui gli appartamenti abitati dalle testimoni si trovassero nella medesima posizione, rispetto all’appartamento dal quale provengono i rumori, dell’appartamento dell’attrice ovvero in una posizione assimilabile, tale da consentire la percezione delle immissioni rumorose con la medesima intensità. Tale circostanza nel caso di specie non risulta essere provato e dunque non può escludersi la loro legittimazione a testimoniare.
Quanto alle censure riferite all’aspetto sostanziale della questione, anche in tale caso i giudici hanno gioco facile a sconfessare la ricostruzione dell’appellante.
L’orientamento largamente maggioritario, dal quale non si discosta la sentenza in esame, ritiene che “quando venga accertata la non tollerabilità delle immissioni, l’esistenza del danno è in re ipsa” e pertanto i vicini, fino a quando il rumore derivante delle immissioni intollerabili non venga eliminato, hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell’art.2043 cod.civ.