Quando abbiamo a che fare con una cambiale non pagata, abbiamo in mano un titolo esecutivo insoluto. Ovvero abbiamo in mano un documento che ha la medesima efficacia di una sentenza di un giudice. Oggi vi spiegherò come comportarvi nel caso non riceviate il pagamento di una cambiale nella quale voi siete il beneficiario.
Ciò che vi spiegherò successivamente vale sia per pagherò che per cambiali tratte. Il primo passo da fare è quella di effettuare un atto di protesto, ovvero la solenne constatazione effettuata da un pubblico ufficiale del mancato pagamento della cambiale. Esso ricordate che deve essere fatto entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi alla scadenza della cambiale. Per dettagli è possibile vedere questa guida sul protesto di una cambiale.
Nel caso l’atto di protesto dia un esito negativo, in quel caso bisogna intraprendere delle azioni cambiarie. Esse sono dei procedimenti per via legale che vengono fatte sia verso l’emittente del pagherò, l’accettante della tratta e loro eventuali avvallanti: azioni cambiarie verso obbligati principali. Oppure verso giranti, traenti e loro eventuali avvallanti: in caso di azioni cambiarie verso obbligati di regresso. Per effettuare l’azione cambiaria è necessario rivolgersi a un legale.
Queste azioni cambiarie, avranno un termine con la vendita dei beni pignorati del debitore sino a raggiungere la cifra necessario per rimborsare il beneficiario della cambiale insoluta. Questa vendita è preceduta, in ordine cronologico, da: atto di precetto ovvero intimazione di pagare, pignoramento ovvero quando l’ufficiale dispone quali beni andranno venduti e infine appunto il pignoramento.
Questa guida può essere presa come una infarinatura sul procedimento che andrà fatto nel caso di una cambiale insoluta. Mentre, è mirata a scopo teorico e didattico, in quanto riassume in tre semplici passi in maniera riassuntivo e allo stesso tempo completa un procedimento molto lungo e complesso.